24.04.2023 "AMMINISTRATORE DELEGATO" vs "DELEGATO ex art. 16, d.lgs. 81/2008"
???? Una recente pronuncia della Cassazione Penale (Cass. Sez. IV Penale, 8476/23, 27 febbraio 2023) fornisce interessanti spunti per la ricognizione di un tema che mi trovo spesso ad esaminare nella professione: la corretta identificazione di ruoli e responsabilità in materia di Sicurezza Sul Lavoro.
Nelle imprese caratterizzate da una pluralità di processi aziendali, oltre a regolare la composizione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, è opportuno stabilire anche il ruolo, i compiti egli ambiti operativi attribuiti ai singoli Amministratori. La delega gestoria (art. 2381 c.c.) risponde esattamente a queste esigenze e permette di individuare chi, nell'ambito dell’Organo amministrativo collegiale, sia legittimato ad impegnare la società verso i terzi ed entro quali limiti.
➡️Ma cosa succede se con tale “delega gestoria” il CdA attribuisce - ad uno di tre diversi Amministratori Delegati di una società - i “poteri di sovraintendere alla gestione ed al coordinamento degli impianti produttivi, nonché i poteri e le responsabilità […] inerenti all’osservanza e all’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro stabilite dal d.lgs. 81/2008”? Può tale atto considerarsi una valida Delega di funzioni ex art. 16, per trasferire dal Datore di Lavoro al Delegato la corrispondente posizione di garanzia?
???? Formalmente mancano alcuni degli elementi fondamentali per il conferimento della delega in materia SSL, tra cui l’attribuzione di poteri decisionali ed autonomia di spesa. Peraltro, nel caso di specie, la “delega” era stata impropriamente conferita con delibera del CdA e non con uno specifico atto sottoscritto dal Datore di Lavoro identificato. Tuttavia, in assenza di una corretta identificazione di quest’ultimo, la Cassazione si chiede, piuttosto, se detta delega non valga a “concentrare la funzione datoriale in senso prevenzionistico, in capo all’amministratore delegato”. Perciò annulla la sentenza impugnata dal ricorrente AD e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze per valutare, in concreto, il perimetro dei poteri esercitati dal delegato. Una delega formalmente scorretta, nei fatti, può essere interpretata come espressiva della volontà di individuare uno dei componenti del CdA come Datore di Lavoro, soprattutto se quest’ultimo si comporta ed è riconosciuto come tale dall’organizzazione in cui opera.
????Nella slide di sotto uno schema sintetico della ricognizione effettuata dalla Cassazione riguardo alla nozione di delega ex art. 16, d.lgs. 81/2008, con alcuni ulteriori suggerimenti operativi da parte nostra.
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